Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, all’organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge, di Statuto e regolamentari che disciplinano l'esercizio del controllo analogo ai sensi dell'art.16 D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. n.100/2017, e ss.mm.ii. 21.2. Nel caso in cui sia istituito il Consiglio di amministrazione, l'organo collegiale può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni relative ai seguenti atti:
- agli indirizzi generali della gestione;
- alla formulazione per la presentazione all'assemblea dei soci dei piani strategici industriali e dei piani programma annuali, quali a titolo esemplificativo quello degli investimenti, delle risorse umane ed economico – finanziario;
- all’assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti applicabili;
- ai provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a carico dei dipendenti.