Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.
1) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) da pubblicare con link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”;
2) Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90.
Le amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali.
Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 23, co. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.
Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti devono essere aggiornati semestralmente.
La norma contenuta nell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicarne altri nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza.
È utile rammentare che il decreto trasparenza prevede la specifica pubblicazione, in altre partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”:
1. dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione (art. 19, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 5.3 della Delibera n. 1310/2016;
2. degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, d.lgs. 33/2013).
Occorre, infine, richiamare le previsioni contenute nella parte speciale del decreto trasparenza che prevedono la pubblicazione di alcuni provvedimenti specifici. Tra questi si ricordano:
3. gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il c.d. “Codice dei contratti pubblici” (art. 37, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013), come elencati nell’Allegato 1 alla Delibera Anac 1310/2016, par. 8.1;
4. gli atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38, co. 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013). A tal riguardo l’Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 8.2 della Delibera n. 1310/2016;
5. gli atti indicati dall’art. 39 che disciplina la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, secondo cui le amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, tra cui: i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti. (comma 1, art. 39, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha precisato che vi rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenenti gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale nonché i Piani delle attività estrattive c.d. “Piani cave e torbiere” (Delibera Anac 1310/2016, part. 8.3).
6. i provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, i provvedimenti di carattere straordinario adottati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite ai sensi della legge 225/1992 o a provvedimenti legislativi di urgenza (art. 42, co. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013.